Comunicato ufficiale dell’Associazione Internazionale Esorcisti sul film-documentario “Liberami”.

Comunicato ufficiale

dell’Associazione Internazionale Esorcisti

sul film-documentario “Liberami”.

 

Roma, 7 novembre 2016

Memoria liturgica del Beato Francisco Palau Y Quer, esorcista.

Nel contesto della LXXIII Mostra Internazionale d’Arte di Venezia, la Giuria Orizzonti ha assegnato quest’anno il “Premio Orizzonti” per il miglior film all’opera “Liberami” di Federica Di Giacomo, recensito in molti siti Web come “un film sul ritorno dell’esorcismo nel mondo contemporaneo”.

Richiesto un giudizio in merito, affermiamo anzitutto che il film non dice bugie in ciò che mostra e fa udire, nel senso che i protagonisti, i quali nel film recitano se stessi, sicuramente nella vita reale dicono e fanno le cose che il film mette in evidenza.

Affermiamo che ciò che essi dicono e fanno si colloca lontano da quanto la Chiesa dispone e raccomanda in materia di esorcismo. Questo significa che i sacerdoti protagonisti del film-documentario “Liberami” non sono rappresentativi né della dottrina cattolica, né della corretta prassi esorcistica stabilita dalla Chiesa cattolica.

Tuttavia, ringraziamo di cuore il Signore per il grande numero di esorcisti che, per amor Suo e di tanti sofferenti, svolgono il loro servizio nel nascondimento e nell’umile obbedienza alle norme con le quali la Chiesa regola l’esercizio del loro ministero. Essi non si riconoscono nelle persone degli “esorcisti” protagonisti del film-documentario “Liberami”.

Riteniamo di dover esprimere gratitudine anche ai realizzatori di quest’opera cinematografica per averci provvidenzialmente offerto un valido strumento per la formazione dei sacerdoti neo-esorcisti nel rimandare quest’ultimi alla visione del film-documentario “Liberami” per imparare come NON si deve praticare il ministero dell’esorcistato e NON si deve essere sacerdote esorcista.

L’intercessione dei sacerdoti esorcisti che ci hanno preceduto nella Casa del Padre ci ottenga di sapere sempre meglio servire il Signore Gesù che soffre nei nostri fratelli tribolati dal maligno. Amen.

Riportiamo in calce alcune norme della Chiesa tratte dai prenotanda del rito degli esorcismi:

Rito degli Esorcismi, promulgato dalla Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 22 novembre 1998, con decreto Prot. 1280/98/L

Premesse generali:

III. MINISTRO E CONDIZIONI PER L’ESORCISMO MAGGIORE.

  1. Il ministero di esorcizzare le persone possedute dal Maligno è affidato con speciale ed espressa licenza dell’Ordinario del luogo, di norma il Vescovo diocesano, Tale permesso si deve concedere soltanto a sacerdoti di provata pietà, scienza, prudenza e integrità di vita,[1] specificamente preparati a tale ufficio. Il sacerdote, al quale il ministero di esorcista viene affidato in modo stabile o «ad actum», compia questo servizio di carità con fiducia e umiltà, sotto la guida del Vescovo della diocesi. In questo libro il termine «esorcista» significa sempre «sacerdote esorcista».

  1. Nel caso di un intervento che viene ritenuto diabolico, l’ esorcista usi in primo luogo la necessaria e massima cautela e prudenza. Anzitutto non creda subito di trovarsi di fronte a una persona posseduta dal demonio, perchè potrebbe trattarsi di un caso di malattia soprattutto di natura psichica.[2] Allo stesso modo non creda subito di essere in presenza di una possessione diabolica quando il soggetto dice di essere in modo speciale tentato o depresso o anche tormentato, potendo si trattare di frutto di immaginazione. Per non incorrere in errori, faccia attenzione anche ai mezzi e all’astuzia che usa il diavolo per ingannare l’uomo, persuadendo il fedele tormentato dal Maligno di non aver bisogno dell’esorcismo e facendogli credere che la sua infermità è un fatto naturale, curabile con la medicina. In ogni caso l’esorcista valuti con la dovuta attenzione se colui che si ritiene tormentato dal demonio lo sia realmente.

  1. L’esorcista non proceda alla celebrazione dell’ esorcismo nella forma imperativa se non è moralmente certo che la persona da esorcizzare é veramente posseduta dal demonio[3] e, per quanto è possibile, non proceda senza il suo consenso.Secondo una prassi consolidata, vanno ritenuti segni di possessione diabolica: parlare correntemente lingue sconosciute o capire chi le parla; rivelare cose occulte e lontane; manifestare forze superiori all’età o alla condizione fisica. Si tratta però di segni che possono costituire dei semplici indizi e, quindi, non vanno necessariamente considerati come provenienti dal demonio. Occorre perciò fare attenzione anche ad altri segni, soprattutto di ordine morale e spirituale, che rivelano, sotto forma diversa, l’intervento diabolico. Possono essere: una forte avversione a Dio, alla Santissima Persona di Gesù, alla Beata Vergine Maria, ai Santi, alla Chiesa, alla Parola di Dio, alle realtà sacre, soprattutto ai sacramenti, alle immagini sacre. Occorre fare attenzione al rapporto tra tutti questi segni con la fede e l’impegno spirituale nella vita cristiana; il Maligno, infatti, è soprattutto nemico di Dio e di quanto mette in contatto i fedeli con l’agire salvifico divino.

  1. Della necessità di ricorrere al Rito dell’ esorcismo l’ esorcista deciderà con prudenza dopo attento esame, salvo sempre il segreto della Confessione, e dopo aver consultato, per quanto è possibile, persone esperte in questioni di vita spirituale e, se necessario, persone esperte in medicina e psichiatria, competenti anche nelle realtà spirituali.

  1. L’esorcismo si svolga in modo che manifesti la fede della Chiesa e impedisca di essere interpretato come un atto di magia o di superstizione. Si eviti che diventi uno spettacolo per i presenti. Durante lo svolgimento dell’esorcismo non si ammettano mezzi di comunicazione sociale e, sia prima che dopo la celebrazione del rito, tanto l’esorcista che i presenti evitino di divulgarne la notizia, mantenendo un giusto riserbo.

[1] Cfr. C.I.C. , can. 1172, § 1-2.

[2] Cfr. Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1673.

[3] Cfr. BENEDETTO XIV, Lettera Sollicitudini, l° ott. 1745. n. 43; cfr. C.I.C. del 1917, can. 1152, § 2.